Art. 691 - Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
1. Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno (1).
2. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall’esercizio.
(1) Al reato previsto in questo articolo si applica, ora, la pena pecuniaria dell’ammenda da euro 516 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 52, comma 2, lettera b), DLGS 274/2000.
Rassegna di giurisprudenza
Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest’ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigobar (servendosi da sé: cosiddetto self-service), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti (Sez. 5, 4320/2013).