Art. 659 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
1. Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche (1), ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 (1).
2. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 (1) a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, L. 447/1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 659, qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659, qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell’autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. 447/1995.
Sulla scorta di questo condivisibile principio di diritto, l’illecito amministrativo in oggetto ha riguardo, da un lato, alle sole emissioni sonore riguardanti l’esercizio di un’attività o di un mestiere rumoroso; dall’altro lato, postula che sia registrato soltanto il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia, dovendo ravvisarsi in tutti gli altri casi il reato di cui all’art. 659, commi 1 o 2 (Sez. 6, 8315/2019).
La contravvenzione di cui all’art. 659, comma primo, è reato solo eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (Sez. 3, 8351/2014).
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659, non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio (Sez. 3, 18521/2018).
Orbene, l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull’espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete (Sez. 3, 11031/2015) (riassunzione dovuta a Sez. 6, 4462/2019).
Nel reato previsto dall’art. 659 l’oggetto della tutela penale è dato dall’interesse dello Stato alla salvaguardia dell’ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all’assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale. Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi: la giurisprudenza ha sempre definito gli schiamazzi delle grida scomposte e clamorose (Sez. 3, 47719/2018).
La contravvenzione di cui all’art. 659 è integrata allorché l’attività posta in essere dall’autore del fatto sia concretamente idonea ad arrecare disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, da cui la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purchè il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 3, 45262/2018).
La responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di reato di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato (Sez. 1, 44905/2011).
Integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all’art. 659 comma 1, il fatto di colui che, per più giorni, si dia a schiamazzi e grida notturne, alla guida di una autovettura i cui pneumatici faccia reiteratamente stridere, percorrendo in un senso e in quello opposto le strade di un centro abitato (Sez. 1, 13000/2009).
Il verbale di PG relativo all’accertamento in ordine alla rumorosità costituisce un accertamento urgente su cose o situazioni suscettibili per loro natura di subire modificazioni o di scomparire in tempi brevi e, in quanto atto irripetibile, ai sensi dell’art. 431, comma primo, lett. b) CPP, non è soggetto ad alcuna limitazione processuale circa i termini per la sua acquisizione e costituisce atto contenuto nel fascicolo del dibattimento e come tale utilizzabile (Sez. 3, 36965/2007).
I rilievi fonometrici sono tipici accertamenti “a sorpresa” da inquadrare fra le attività svolte dalla PG ai sensi degli artt. 348 e 354, comma 2, CPP e non tra gli accertamenti tecnici irripetibili riguardanti cose e luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, per i quali l’art. 360 CPP richiede, in quanto non ripetibili, il previo avviso all’indagato (Sez. 1, 632/2007).