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Art. 696 - Vendita ambulante di armi

1. Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239(1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio integra la contravvenzione di cui all’art. 696 solo se concerne oggetti definibili come armi, cioè oggetti naturalmente destinati all’offesa alla persona, qualità che deve essere verificata dal giudice di merito (Sez. 1, 22519/2006).

Se una determinata condotta integra uno dei fatti previsti dalla L. 497/1974, tale condotta, già reato contravvenzionale, costituisce delitto punito con la pena prevista per le armi da guerra ridotta di un terzo; se invece il fatto addebitato non integra nessuna delle fattispecie tipiche previste dalle norme sulle armi, ma una delle contravvenzioni previste dal codice penale (ad esempio art. 696, 702), la sanzione è aumentata fino al triplo (Sez. 6, 20.11.1978).