Art. 665 - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati (1)
[1. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire un milione.
2. Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, le pene dell’arresto e dell’ammenda si applicano congiuntamente.
3. Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a lire seicentomila.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 13, DLGS 480/1994.
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