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Art. 677 - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

[1. Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 (1).

2. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.] (1)

3. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309 (2).

(1) Comma modificato e depenalizzato dall’art. 52, DLGS 507/1999.

(2) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

L’obbligo di attivazione prefigurato dalla fattispecie dell’art. 677 prescinde dall’esistenza di un provvedimento amministrativo presupposto, radicandosi nella posizione di garanzia del soggetto attivo del reato (Sez. 1, 29595/2021).

La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina – di cui all’art. 677 – ha carattere permanente, in quanto il suo stato di consumazione perdura fino a che il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato, e che, trattandosi di reato permanente a condotta omissiva, la permanenza cessa solo nel momento in cui viene meno la situazione antigiuridica per fatto volontario dell’obbligato, o per altra causa, oppure, quando il capo di imputazione abbia fatto riferimento solo alla data dell’accertamento del reato e la violazione della norma si prolunghi anche nel corso del procedimento penale, con la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 1, 54602/2018).

In tema di omissione dei lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, è, sufficiente, per andare esenti da responsabilità, intervenire sugli effetti anziché sulla causa della rovina, prevenendo la specifica situazione di pericolo indicata dalla norma incriminatrice con opere provvisorie ed urgenti oppure interdicendo, ove ciò sia possibile, l’accesso o il transito nelle zone pericolanti (Sez. 1, 25221/2012).

Ai fini della configurabilità dell’elemento soggettivo nel reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, previsto dall’art. 677, è necessaria una volontà cosciente e libera, cui è condizionata l’imputabilità anche in riferimento al reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 42, la quale è esclusa dalla oggettiva impossibilità di esecuzione dei lavori non dipendente da colpa (Sez. 1, 34096/2015).

Gli obblighi di rimozione del pericolo che incombono sul proprietario dell’immobile – oppure su colui che è obbligato, per il proprietario, alla conservazione o alla vigilanza – rinvengono la fonte normativa nel primo comma della norma.

Però, a differenza della condotta – che non è più penalmente illecita – relativa all’omissione dei lavori necessari per rimuovere il pericolo, generico e presunto, in un edificio che minacci rovina, condotta che non è più penalmente rilevante, ma è sanzionata in via amministrativa con sanzione pecuniaria, la fattispecie criminosa prevista dal terzo comma della medesima disposizione nel richiamare i fatti preveduti dalle disposizioni precedenti, esige per la sua integrazione che dall’omissione in precedenza indicata derivi il pericolo, concreto, per l’incolumità delle persone.

In definitiva, la fattispecie descritta nel primo comma, soltanto ove ricorra il pericolo concreto, trasmoda da illecito amministrativo in reato e comporta la responsabilità di cui al terzo comma dell’art. 677.

Va, dunque, ribadito che, per la configurabilità del reato previsto dall’art. 677, terzo comma, occorre che il proprietario, o chi per lui obbligato alla conservazione del bene, non abbia provveduto ai lavori necessari e indispensabili per rimuovere il pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità, il quale sussiste anche in relazione all’occasionale passaggio di persone nel luogo in cui insiste l’edificio, non rilevando in contrario l’ignoranza dello stato di pericolo in cui quest’ultimo eventualmente si trovi e neppure richiedendosi la preventiva diffida a provvedere da parte della pubblica autorità.

E nemmeno è superflua la puntualizzazione che tale reato contravvenzionale è punito a titolo di colpa, sicché è necessario che il proprietario – oppure la persona obbligata in sua vece – siano coscienti della situazione di pericolo per le persone e non la eliminino per negligenza, imprudenza od imperizia (Sez. 1, 9421/2018).