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Art. 676 - Rovina di edifici o di altre costruzioni

[1. Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un’altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.] (1)

2. Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi ovvero dell’ammenda non inferiore a euro 309 (2).

(1) Comma modificato e depenalizzato dall’art. 51, DLGS 507/1999.

(2) Ammenda aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La contravvenzione di cui all’art. 676, a differenza del delitto previsto dall’art. 449 in relazione al precedente art. 434, ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore dell’edificio o dell’altra costruzione che per sua colpa rovini (Sez. 4, 39128/2018).

Ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione  inteso quale caduta violenta e improvvisa della stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture essenziali  assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l’incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante; mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui all’art. 676, secondo comma, non è necessaria una tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (Sez. 4, 51734/2017).

Le due ipotesi di reato, rispettivamente delittuosa e contravvenzionale, previste dall’art. 449, con riferimento all’art. 434, e dall’art. 676, differiscono tra loro non soltanto perché soggetto attivo del delitto può essere chiunque, mentre soggetti attivi della contravvenzione possono essere esclusivamente il progettista ed il costruttore, ma si distinguono anche e soprattutto per la differenza inerente all’elemento materiale e, particolarmente, per la maggiore gravità dell’avvenimento che caratterizza il delitto rispetto alla contravvenzione.

Per la sussistenza del delitto, invero, si richiede che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita e la incolumità delle persone, indeterminatamente considerate (quali gli operai impiegati nei lavori), mentre per la contravvenzione deve trattarsi di semplice rovina di un edificio o di altra costruzione e la circostanza che sia derivato pericolo alle persone è prevista come aggravante (Sez. 4, 18432/2014).