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Art. 675 - Collocamento pericoloso di cose (1)

[1. Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 50, DLGS 507/1999.

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