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Art. 692 - Detenzione di misure e pesi illegali

1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi  diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619 (1).

[2. Se il colpevole ha già riportato una condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l’economia pubblica, l’industria o il commercio, o per altri delitti della stessa indole, può essere sottoposto alla libertà vigilata.] (2).

(1) Comma così modificato dall’art. 55, DLGS 507/1999.

(2) Comma abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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