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Art. 693 - Rifiuto di monete aventi corso legale (1)

[1. Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30.]

(1) La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 33, L. 689/1981.

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