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Art. 683 - Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere (1)

1. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 44, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.