Art. 682 - Ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato
1. Chiunque s’introduce in luoghi, nei quali l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l’ammenda da euro 51 a euro 309 (1).
2. Le disposizioni del primo comma si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica (2).
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
(2) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 4, DL 93/2013 convertito in L. 119/2013.
Rassegna di giurisprudenza
Qualora, per ragioni essenzialmente di salvaguardia della pubblica incolumità, sia stato imposto il divieto di accesso ad un’area adiacente ad un poligono di tiro, in quanto possibile zona di ricaduta di ordigni inesplosi, l’inosservanza di detto divieto, non essendo questo finalizzato alla tutela di un «interesse militare dello Stato» e non avendo, inoltre, ad oggetto, un vero e proprio «luogo militare» quale definito (con validità da ritenersi estesa anche alla legge penale comune) dall’art. 230 Codice penale militare di pace, non può costituire condotta idonea a rendere configurabile il reato di cui all’art. 682 (Sez. 1, 9618/2004).
Deve escludersi che l’art. 682, il quale punisce l’ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato, sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all’«interesse militare dello Stato», per cui la valutazione delle esigenze da tutelare è rimessa all’autorità che istituisce il divieto.
La sanzione penale è, pertanto, correlata ad un ingresso in luogo vietato ed è prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto, indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell’accesso nella zona militare (Sez. 1, 2350/1997).
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. assume decisiva rilevanza la legittimità del provvedimento impositivo del divieto di accesso, come si evince dal riferimento testuale all’esistenza del «divieto» di accesso in determinati luoghi nell’interesse militare dello Stato ed alla «arbitrarietà» della introduzione in essi (Sez. 1, 958/1997).