Art. 716 - Omesso avviso all’Autorità dell’evasione o fuga [d’infermi di mente o] di minori (1)
1. Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero [a uno stabilimento di cura, o] ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’Autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206 (2).
2. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’Autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
(1) Le parole «di infermi di mente o» e «a uno stabilimento di cura o» sono state soppresse dall’art. 10, L. 180/1978.
(2) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.