Art. 715 - Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente (1)
[1. Chiunque, fuori del caso preveduto dal primo capoverso dell’articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in custodia persone affette da alienazione mentale, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire quattromila a ottantamila.
2. Alla stessa pena soggiace chi non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 180/1978.
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