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Art. 714 - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori (1) (2)

[1. Chiunque, senza ordine dell’Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l’ammenda da lire dodicimila a centoventimila.

2. La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l’ordine o l’autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all’Autorità.

3. Soggiace all’arresto fino a sei mesi o all’ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]

(1) Le parole «di alienati di mente» sono state soppresse con l’art. 10, L. 180/1978.

(2) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 180/1978.

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