Art. 714 - Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori (1) (2)
[1. Chiunque, senza ordine dell’Autorità o senza autorizzazione di questa, accoglie in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l’ammenda da lire dodicimila a centoventimila.
2. La stessa pena si applica qualora, pur non essendo richiesto l’ordine o l’autorizzazione, taluno accolga in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all’Autorità.
3. Soggiace all’arresto fino a sei mesi o all’ammenda da lire dodicimila a duecentomila chi, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona che vi si trovi legittimamente ricoverata.]
(1) Le parole «di alienati di mente» sono state soppresse con l’art. 10, L. 180/1978.
(2) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 180/1978.