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Art. 717 - Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose (1)

[1. Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all’autorità è punito con l’ammenda da lire dodicimila a centoventimila.

2. La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 11, L. 180/1978.

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