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Art. 678 - Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti

1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 247 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi – e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti – la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che, tuttavia, in determinate condizioni (quali l’ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati) costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nel loro insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 1, 33706/2018).

I giuochi pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, possono assumere le caratteristiche della micidialità, con conseguente pericolo per persone e cose, in considerazione del loro ingente quantitativo, del loro precario confezionamento, della loro concentrazione in ambiente angusto, della prossimità del luogo di detenzione a luoghi frequentati da persone (Sez. 1, 45614/2013).

Nella categoria delle materie esplodenti presa in considerazione dall’art. 678 rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, come quelle impiegate nei fuochi di artificio, mentre vanno invece annoverate nella categoria degli esplosivi – la cui illegale detenzione è invece sanzionata nella fattispecie di cui all’art. 2 L. 895/1967 (come sostituito dall’art. 10 L. 497/1974) – quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo, con la precisazione che, quando la detenzione di materiali esplodenti eccede i limiti consentiti dalla licenza e riguarda materiali pirici che per quantità, qualità e, soprattutto, unicità del luogo di deposito sono dotati di elevato effetto distruttivo, deve essere applicata la normativa relativa all’illegale detenzione di esplosivi, in quanto risulta integrato il requisito della micidialità) (Sez. 1, 33706/2018).

Il reato di cui all’art. 679 si distingue da quello previsto dall’art. 678, perché, a differenza di quest’ultimo (diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa), prescinde dal possesso o meno della licenza in capo al detentore, in quanto è finalizzato a garantire che l’autorità di pubblica sicurezza venga resa edotta dell’esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da essere nelle condizioni di intervenire (Sez. 1, 58051/2017).

Le fattispecie delittuose configurate dalla L. 895/1967 e successive modificazioni in tema di esplosivi sono caratterizzate dal possibile effetto micidiale, nel senso che ricomprendono quelle condotte che hanno per oggetto gli esplosivi o miscugli di sostanze atti a provocare – per quantità o qualità, composizione o confezionamento – una esplosione, ossia una rapidissima e violenta liberazione di energia da cui derivi un effetto micidiale e distruttivo, equiparabile alle conseguenze cagionate dall’impiego di armi da guerra, mentre le condotte aventi per oggetto non gli esplosivi, ma le materie esplodenti (cioè le materie che non hanno le suddette caratteristiche, come quelle utilizzate per i cosiddetti fuochi artificiali, privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione), integrano la fattispecie contravvenzionale prevista dall’art. 678 (Sez. 1, 12811/2017).