Art. 678-bis - Detenzione abusiva di precursori di esplosivi (1)
1. Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell’allegato I del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a euro 1.000.
(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, DL 7/2015, convertito, con modificazioni, con L. 43/2015.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.