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Art. 679 - Omessa denuncia di materie esplodenti

1. Chiunque omette di denunciare all’Autorità che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371 (1).

2. Soggiace all’ammenda fino a euro 247 chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti, omette di farne denuncia all’autorità.

3. Nel caso di trasgressione all’ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni o dell’ammenda da euro 37 a euro 619 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di cui all’art. 679 si distingue da quello previsto dall’art. 678, perché, a differenza di quest’ultimo (diretto a salvaguardare la pubblica incolumità in relazione ai pericoli che possono derivare dalla fabbricazione, importazione, trasporto o mera detenzione di materiale esplodente senza licenza o senza rispettare le condizioni di essa), prescinde dal possesso o meno della licenza in capo al detentore, in quanto è finalizzato a garantire che l’autorità di pubblica sicurezza venga resa edotta dell’esistenza in un certo territorio di materiali esplodenti o infiammabili, pericolosi per la loro quantità e qualità, così da essere nelle condizioni di intervenire (Sez. 1, 58051/2017).

La disposizione dell’art. 679 non introduce, in sé, alcun obbligo di denunzia per i detentori di materie esplodenti o infiammabili ma assume carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione e l’autorità cui deve essere effettuata (Sez. 1, 24508/2010).