Art. 709 - Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
1. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (1).
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 712 (incauto acquisto), non è necessario che si dimostri la provenienza da reato delle cose acquistate, diversamente da quanto richiesto dall’art. 648 in tema di ricettazione e dall’art. 709 in materia di omessa denuncia di cose provenienti da delitto, bastando che le cose acquistate o, comunque, ricevute diano motivo di sospetto che provengano da reato a cagione della loro qualità o per la condizione di chi le offre ed anche per l’entità del prezzo, e pertanto in base alle tre circostanze indizianti alternativamente indicate dal legislatore nell’art. 712, in quanto l’essenza della contravvenzione in oggetto sia stato proprio nella disobbedienza all’obbligo di accertare preventivamente la provenienza della cosa (Sez. 2, 16.7.1992).