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Art. 708 - Possesso ingiustificato di valori

[1. Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.] (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 110/1968, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 708, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicità, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Successivamente, con sentenza 370/1996, ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente articolo.

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