Art. 685 - Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale (1)
1. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 25 a euro 103.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 46, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
Il reato di indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale, commesso da chiunque pubblichi i nomi dei giudici che abbiano assunto una deliberazione con l’indicazione del voto individuale loro attribuito, è integrato da ogni condotta che, tenuta dolosamente o per colpa, risulti idonea a diffondere presso un numero indeterminato di persone l’informazione del voto espresso dai singoli giudici, anche quando la determinazione individuale sia palesata attraverso la specificazione del carattere unanime della decisione, e senza che in tal caso sia necessaria l’indicazione nominativa dei componenti dell’organo collegiale (Sez. 1, 7683/2001).
Il giudice penale che abbia concorso, in camera di consiglio, alla deliberazione collegiale non può essere richiesto – trattandosi di attività coperta da segreto di ufficio – di deporre come testimone in merito al relativo procedimento di formazione (e, se richiesto, ha l’obbligo di astenersi), limitatamente alle opinioni e ai voti espressi dai singoli componenti del collegio, salvo il sindacato del giudice che procede circa l’effettiva pertinenza della domanda formulata alle circostanze coperte da segreto.
Ne consegue che la testimonianza eventualmente resa, poiché acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge, è inutilizzabile (SU, 22327/2003).