Art. 711 - Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti (1)
[1. Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell’oggetto o come un loro incaricato, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire ventimila a quattrocentomila.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.