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Art. 669 - Esercizio abusivo di mestieri girovaghi

[1. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 a euro 258 (1).

2. Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

3. La pena è dell’arresto da uno a quattro mesi o dell’ammenda da lire ventimila a cinquecentomila e può essere ordinata la libertà vigilata:

1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’autorità;

2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.] (2).

(1) Le contravvenzioni previste in questo articolo non costituiscono più reato e sono soggette a sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 33, L. 689/1981.

(2) Comma da ritenere abrogato dal combinato disposto dell’art. 33 e 38, secondo comma, della L. 689/1981, che, nel depenalizzare il presente articolo, nulla ha previsto relativamente all’ipotesi aggravata.

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