Art. 669-bis - Esercizio molesto dell’accattonaggio (1)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
2. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.
(1) Articolo introdotto dal DL 113/2018, convertito in L. 132/2018.
Rassegna della giurisprudenza
Non risultano precedenti significativi in termini.