x

x

Art. 670 - Mendicità (1)

[1. Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi.

2. La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.