Art. 670 - Mendicità (1)
[1. Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi.
2. La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.
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