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Art. 702 - Omessa custodia di armi (1)

[1. È punito con l’ammenda fino a lire duecentomila chiunque, anche se provveduto della licenza di porto d’armi:

1) consegna o lascia portare un’arma [c.p. 704] a persona di età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa;

2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

3) porta un fucile carico in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 9, secondo comma, DL 152/1991, convertito, con modificazioni, in L. 203/1991.

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