Art. 703 - Accensioni ed esplosioni pericolose
1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103 (1).
2. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
La fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 703 richiede che lo sparo effettuato da un’arma da fuoco (ovvero l’accensione di fuochi d’artificio, o lanciare razzi o innalzare aerostati con fiamme, o, in genere, fare accensioni o esplosioni pericolose) sia compiuto «in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa», sicché è richiesto al giudice di accertare la sussistenza delle indicate condizioni, diversamente dovendosi escludere la penale rilevanza della condotta in ragione del principio di tassatività (Sez. 1, 8220/2019).
La contravvenzione di cui all’art. 703 tutela l’interesse dell’incolumità fisica delle persone, che è compromesso in modo ancor più grave, se il fatto dell’accensione di un artifizio pirotecnico avviene in presenza di molte persone, ivi riunite per una manifestazione sulla pubblica via. Ai fini della punibilità dell’agente è, inoltre, necessaria la mancanza di licenza dell’autorità (Sez. 1, 39754/2018).
La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione (art. 21, lett. f, L. 157/1992) non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato di accensione ed esplosioni pericolose di cui all’art. 703 (Sez. 1, 14526/2012).
La condotta sanzionata dall’art. 703, che vieta le accensioni ed esplosioni pericolose, realizza un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che l’accensione – per quanto qui interessa – di fuochi d’artificio in centro abitato o sulla pubblica via (senza la predisposizione delle cautele imposte a chi chieda e ottenga la prescritta autorizzazione) sia idonea a compromettere l’incolumità delle persone.
Anche l’accensione di un comune artificio fumogeno, a distanza ravvicinata dalle persone, come avvenuto nel caso di specie, può essere lesiva della incolumità dei presenti, e dunque rientra nelle condotte vietate dalla norma incriminatrice (Sez. 1, 14809/2016).
Il bene giuridico tutelato dall’art. 6 L. 895/67 è quello dell’ordine pubblico (Sez. 1, 37384/2006), mentre l’ipotesi sanzionata dall’art. 703 descrive un reato di pericolo, in relazione alla possibilità concreta che esplosioni di ordigni in centro abitato, o sulla pubblica via – senza la predisposizione delle cautele che vengono imposte a chi ottiene la prescritta autorizzazione – compromettano l’incolumità fisica delle persone (Sez. 1, 1321/1995).
Allorché vi sia coincidenza dell’elemento materiale tra le due figure di reato (l’esplosione di un colpo di fucile), ciò che le distingue è l’elemento soggettivo. Infatti, nella contravvenzione è richiesta la semplice volontarietà cosciente del fatto, mentre per il delitto è necessario il dolo specifico, consistente nel fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica (Sez. 1, 34095/2015).