Art. 698 - Omessa consegna di armi

1. Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 123 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 698 – inottemperanza all’ordine, legalmente dato dall’autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi detenute – la mancata indicazione di un preciso termine per adempiere è irrilevante, non facendo venir meno la legalità del provvedimento impositivo dell’obbligo, ove la determinazione di siffatto termine risulti assorbita dal connotato di “immediatezza” nell’esecuzione, che l’ordine può talora rivestire in considerazione delle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l’adozione (Sez. 1, 1418/1998).