Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
1. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica (1), è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a euro 103.
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
Rassegna di giurisprudenza
L’art. 681, rubricato “apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”, punisce “chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica”. Tale fattispecie, sanzionando l’apertura di locali senza l’osservanza delle prescrizioni dettate al riguardo dalla pubblica autorità, si configura come posta a tutela dell’incolumità pubblica. Si è, dunque, in presenza di un reato a condotta “mista”, consistente in una “azione” costituita dall’aprire o dal mantenere aperto un luogo di pubblico spettacolo, nonché in una omissione, individuabile nella mancata osservanza delle prescrizioni dell’Autorità.
Tale composita condotta non deve necessariamente realizzarsi con carattere perdurante, atteso che il precetto dell’art. 681 non è rivolto esclusivamente a chi gestisce, in via permanente e professionale, luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, ma a “chiunque” apre o tiene aperti detti luoghi, senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela della incolumità pubblica. Conseguentemente, la norma incriminatrice rimane integrata anche nei confronti di chi, sia pure occasionalmente e finanche per una sola volta, l’abbia posta in essere (Sez. F, 38028/2014).
Inoltre, la condotta in questione deve riguardare un luogo pubblico, presso il quale devono essere svolte specifiche tipologie di attività, identificate come “spettacolo, trattenimento o ritrovo”. Ne consegue che il reato in questione non può ritenersi realizzato nel caso di concessione in locazione di un locale ad un soggetto privato affinché questi vi tenga una riunione privata, limitata a familiari ed amici, per festeggiare una ricorrenza (Sez. 1, 8851/1993). Diverso è il caso dell’incontro riservato ai soci di un circolo privato, che secondo un risalente orientamento non può considerarsi spettacolo pubblico, anche se il numero degli associati sia particolarmente elevato, l’ammissione di essi non sia soggetta a forma rigida e gli spettacoli siano frequenti e oggetto di pubblicità (Sez. 4, 8/1996).
Tuttavia, integra il reato de quo l’esercizio di un’attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come club privato e, come tale, accessibile solo alla ristretta cerchia degli aderenti ad esso, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento della quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio di quell’attività in luoghi aperti al pubblico (Sez. 1, 20268/2010, relativa al sequestro preventivo di un locale di ampie dimensioni il cui gestore organizzava sistematicamente e continuativamente serate da ballo). Infine, la condotta deve avvenire senza che l’agente abbia osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica.
Tale segmento della fattispecie pone una serie di questioni. Sotto un primo aspetto, deve ritenersi che la contravvenzione sia configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Sez. 1, 27633/2013). Sotto altro aspetto, va osservato che le prescrizioni dell’Autorità rimaste inosservate debbono necessariamente essere poste “a tutela della incolumità pubblica”.
Ne consegue che il reato sussiste nel caso in cui il titolare abbia ottenuto l’autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo e il certificato di idoneità statica dell’immobile, trattandosi di provvedimenti aventi differenti finalità (Sez. F, 38028/2014). Sul piano procedurale, poi, se è vero che l’autorità deve provvedere secondo le indicazioni di cui all’art. 80 TULPS, a mente del quale “l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio” (Sez. 1, 46400/2013), deve nondimeno osservarsi che la contravvenzione de qua sussiste anche nel caso in cui l’autorità di P.S., in violazione del citato art. 80, abbia omesso di richiedere la preventiva verifica ad opera dell’apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell’edificio, provvedendo comunque a fornire le relative prescrizioni (Sez. 1, 25519/2005).
Fermo restando che, in ogni caso, le conclusioni della commissione tecnica prevista dall’art. 80 sono meri atti preparatori, interni al procedimento amministrativo, sicché essi sono privi di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano stati recepiti in provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, 9542/2000). Sempre in termini generali va, altresì, osservato che la contravvenzione prevista dall’art. 681 si distingue, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto, da quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all’art. 666, essendo la prima compresa tra le contravvenzioni “concernenti l’incolumità pubblica” e riguardando le specifiche prescrizioni da impartirsi, secondo la procedura indicata dall’art. 80, a tutela di tale bene giuridico, mentre la seconda riguarda la licenza prescritta dall’art. 60 TULPS per l’apertura del locale di trattenimento ai fini del controllo sull’ordine pubblico e la sicurezza in genere (Sez. 1, 218/2003) (riassunzione dovuta a Sez. 1, 30138/2018).
La norma incriminatrice prevista dall’art. 681 si applica anche nei confronti di chi, occasionalmente e se pure per una sola volta, abbia aperto un luogo di pubblico spettacolo (Sez. 1, 33779/2013).
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Sez. 1, 27633/2013).