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Art. 673 - Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

1. Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall’Autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 516 (1).

2. Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Nel caso dell’art. 673 la materialità della contravvenzione è descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi. L’omissione di collocamento del riparo di cui all’art. 673 va riferita non al fatto in sé stesso, bensì allo scopo per cui è prescritto dalla legge o dall’autorità, che è quello di impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito.

Di conseguenza, se le prescrizioni della legge o dell’autorità non contengono particolari indicazioni in ordine alla natura del riparo, esso deve farsi secondo il criterio dell’adeguatezza allo scopo.

L’obbligato deve, pertanto, fare tutto ciò che è necessario e possibile affinché il riparo abbia piena efficienza. La legge delinea una figura di uomo sapiens, attento e responsabile, che vive il contesto sociale in cui è inserito ed è in grado di determinarsi secondo logica e razionalità. Egli deve essere in grado di rappresentarsi le conseguenze delle sue azioni e muoversi secondo la cautela imposta dalle circostanze, a maggior ragione quando esercita professionalmente la sua attività (Sez. 1, 37595/2014).