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Art. 706 - Commercio clandestino di cose antiche (1)

[1. Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza averne prima fatta dichiarazione all’autorità quando la legge la richiede, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l’ammenda da lire ventimila a seicentomila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, DLGS 480/1994.

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