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Art. 705 - Commercio non autorizzato di cose preziose (1)

[1. Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

2. Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.]

(1) Articolo modificato e depenalizzato dall’art. 56, DLGS 507/1999.

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