Art. 661 - Abuso della credulità popolare
[1. Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1).]
(1) Comma così modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 4, DLGS 8/2016.
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