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Art. 662 - Esercizio abusivo dell’arte tipografica (1)

[1. Chiunque, senza licenza dell’Autorità (1), o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l’arte tipografica, litografica, fotografica, o un’altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire sessantamila a un milione.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 13, DLGS 480/1994.

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