Art. 652 - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
1. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio , nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1).
2. Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 (2).
(1) Comma così modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3, lett. a), DLGS 8/2016.
(2) Comma così modificato ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981 e, successivamente, dall’art. 2, comma 3, lett. b), DLGS 8/2016.