DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITÀ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30 (1).
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
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[1. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.
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1. Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065 (1).
2. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata.
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
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Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.
(1) Articolo aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, DLGS 121/2011.
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1. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 (1).
(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.
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