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Art. 732 - Omesso avviamento dei minori al lavoro (1)

[1. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore che ha compiuto gli anni quattordici e deve trarre dal lavoro il proprio sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro è punito con l’ammenda fino a lire sessantamila.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 18, L. 205/1999.

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