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Art. 731 - Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori

1. Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d’impartirgli o di fargli impartire l’istruzione elementare è punito con l’ammenda fino a euro 30 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

La contravvenzione di cui all’art. 731, relativa alla inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare dei minori da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ha carattere permanente, poiché la condotta omissiva sì protrae per tutta la durata dell’anno scolastico e la permanenza del reato può farsi cessare con l’adempimento dell’obbligo (Sez. 3, 12500/1986, richiamata da Sez. 3, 50624/2017).

La contravvenzione prevista dall’art.731 non ha un contenuto sanzionatorio del generale obbligo scolastico previsto dalle varie leggi di ordine pubblico succedutesi su tale materia nel tempo, essendo la sua portata originaria limitata alla violazione dell’obbligo scolastico per il ciclo elementare in conformità alla normativa vigente al momento della sua entrata in vigore, il che ne preclude secondo i principi generali relativi all’efficacia delle norme penali, l’estensibilità al di là della portata del precetto (Sez. 3, 22037/2010).

L’art. 731 sanziona l’inosservanza dell’obbligo dei genitori di impartire ai figli minorenni l’istruzione elementare e, pertanto, non ricomprende quella impartita nella scuola media inferiore (oggi scuola secondaria di 1° grado) (Sez. 3, 16965/2007).

L’articolo 731 punisce sia l’inosservanza dell’obbligo scolastico elementare che quello medio inferiore ma non perché si tratti di una norma in bianco, ma perché il legislatore, con l’art. 8 L. 1858/1962, è intervenuto modificando il precetto di cui all’art. 731 ed estendendo la sanzione anche all’inosservanza dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore (Sez. 3, 44168/2008).

Il semplice rifiuto del minore di frequentare la scuola non costituisce motivo di esclusione della responsabilità in ordine al reato di inosservanza dell’obbligo di istruzione del minore atteso che si configura quale giusto motivo idoneo ad escludere l’antigiuridicità dell’ipotesi di cui all’art. 731 solo il rifiuto categorico ed assoluto, cosciente e volontario dell’obbligato e che persista dopo che si sia usata ogni argomentazione persuasiva ed ogni altro espediente educativo, secondo il livello socio economico e culturale dei soggetti coinvolti, e si sia fatto ricorso, ove possibile, agli organi di assistenza sociale (Sez. 3,  25980/2009).