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Art. 734 - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali

1. Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 (1).

(1) Ammenda così aumentata ai sensi dell’art. 113, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 734, distruzione o deturpamento di bellezze naturali, non è sufficiente una qualsiasi alterazione naturalistica del sito in questione, ma è necessario che quella specifica alterazione incida sulla bellezza naturale, così che si realizzi quantomeno una lesione o anche un semplice turbamento del godimento estetico dei visitatori o utenti, anche potenziali, del luogo (Sez. 3, 40267/2002).

Per la realizzazione del reato previsto dall’art 734, non è necessaria l’irreparabile distruzione o alterazione della bellezza naturale di un determinato luogo soggetto a vincolo paesaggistico, essendo sufficiente che, a causa delle nuove opere edilizie, siano in qualsiasi modo alterate o turbate le visioni di bellezza estetica e panoramica offerte dalla natura (Sez. 3, 10030/2015).

Per l’integrazione della contravvenzione ex art. 734 non è sufficiente la realizzazione di un’opera edilizia in zona paesaggistica richiedendo l’effettivo danneggiamento delle aree sottoposte a protezione. La contravvenzione in esame, stante la sua natura di reato di danno, è configurabile in presenza di un’effettiva compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento è rimesso alla concreta valutazione del giudice penale, e prescinde sia dallo stato in cui si trovano i lavori sia dalla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione (Sez. 3, 56085/2017).

La contravvenzione di cui all’art. 734, stante la sua natura di reato di danno, è configurabile in presenza di un’effettiva compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento è rimesso alla concreta valutazione del giudice penale, e prescinde sia dallo stato in cui si trovano i lavori sia dalla valutazione effettuata dalla pubblica amministrazione (Sez. 3, 44012/2015).