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Consulenti del lavoro: responsabili del trattamento dei dati personali

Il GDPR - Garante per la protezione dei dati personali - fissa ruoli e responsabilità dei consulenti del lavoro
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L'innovazione tecnologia e l'era del digitale sono artefici delle tante novità con le quali si devono confrontare quotidianamente i professionisti. L'evoluzione, che coinvolge ogni settore lavorativo, sta trasformando un'attività come quella dei consulenti del lavoro, costretti a fare quotidianamente i conti con impegni e norme sempre più complesse e articolate.

In tema di obblighi e oneri, con l'entrata in vigore del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati, il Garante della privacy sulle responsabilità ha fornito indicazioni ben precise anche ai consulenti del lavoro, figure che per competenza trattano quotidianamente i dati sensibili delle aziende e le informazioni personali dei dipendenti, con conseguenti responsabilità oggettive.

Per chi ha poca dimestichezza con una professione come quella del consulente del lavoro è bene sapere che per mestiere questi esperti si occupano dell'assunzione di nuovo personale, predispongono buste paghe e conteggi sui contributi, ottemperano agli obblighi relativi a previdenza ed assicurazioni, offrono consulenze tecniche in materia di lavoro a imprenditori e aziende.

 

Il GDPR e le novità per i consulenti del lavoro

Con una risposta agli interrogativi avanzati dal Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, il Garante per la protezione dei dati personali “ha precisato il ruolo e le responsabilità dei consulenti del lavoro nel trattamento dei dati personali della clientela alla luce del nuovo Regolamento europeo”.

Il Garante ha affermato che in base al ruolo svolto i consulenti sono “responsabili del trattamento”, soprattutto in considerazione dell'attività, che prevede il trattamento dei dati dei dipendenti dei clienti “in base all’incarico ricevuto”.

Il GDPR, valutando la posizione dei consulenti del lavoro, ha chiarito che esiste continuità fra la Direttiva 95/46/CE (attualmente abrogata) e il Regolamento (UE) 679/2016 confermando che queste figure professionali hanno un ruolo di responsabili nel trattamento dei dati personali.

 

La sottoscrizione di una Rc professionale fra gli obblighi dei consulenti del lavoro 

L'obbligo di sottoscrivere una polizza Rc professionale coinvolge anche i consulenti del lavoro.

La polizza sulla responsabilità civile del professionista è in grado di coprire i danni procurati alla clientela durante lo svolgimento dell'attività, garantendo un risarcimento per errori compiuti  nell'elaborazione di conteggi, aggiornamento documenti e tenuta delle scritture.

Di norma risultano coperte anche le attività concernenti l'assistenza tecnica prodotta davanti alle Commissioni tributarie, per materie quali quelle attinenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e gli obblighi di sostituto d'imposta.

Godono di regolare copertura assicurativa anche le attività relative alle procedure e agli adempimenti in materia di licenziamenti, richiesta e gestione della Cassa integrazione ordinaria o speciale, e non ultima la messa in mobilità del personale.

 

Per garantirsi una polizza adeguata non resta che vagliare le opzioni offerte dal mercato assicurativo, servendosi di uno strumento estremamente utile quale il comparatore online.

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Titolari e responsabili: il doppio ruolo dei consulenti del lavoro in tema di trattamento dei dati personali

Secondo quanto stabilito dal GDPR i consulenti del lavoro sono:

. “titolari” laddove trattano, in totale autonomia e indipendenza, i dati dei propri dipendenti oppure della clientela nel caso siano persone fisiche, un esempio su tutti quello dei liberi professionisti;

.“responsabili” quando gestiscono i dati dei dipendenti dei loro clienti dopo aver ottenuto l'incarico, che considera anche tutte le informazioni e istruzioni sui trattamenti da mettere in pratica.

Il Garante, nell'informare chi svolge questa professione, ha sottolineato che ai consulenti, nello svolgimento del ruolo di responsabili del trattamento, “è riconosciuto un apprezzabile margine di autonomia e correlativa responsabilità, anche con riguardo alla individuazione e predisposizione di idonee misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, a tutela dei dati personali trattati”.