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Corte di Giustizia UE: notifica irregolare per pignoramento immobiliare

Convenzione di Bruxelles – Decisione che accorda l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato contraente – Notifica inesistente o irregolare – Acquisita conoscenza – Termine di ricorso
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) - 16 febbraio 2006

Nel procedimento C-3/05,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte d’appello di Cagliari con ordinanza 12 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2005, nella causa

Gaetano Verdoliva

contro

J.M. Van der Hoeven BV,

Banco di Sardegna,

San Paolo IMI SpA,

con l’intervento del

Pubblico Ministero,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott,

cancelliere: sig. R. Grass,

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

– per il sig. Verdoliva, dagli avv.ti M. Comella e U. Ugas;

– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. de March e dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), nonché dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Verdoliva, da una parte, e, dall’altra, la J.M. Van der Hoeven BV (in prosieguo: la «Van der Hoeven»), il Banco di Sardegna e la San Paolo IMI SpA, già Istituto San Paolo di Torino, a proposito dell’esecuzione, in Italia, di una sentenza pronunciata dall’Arrondissementsrechtbank ’s‑Gravenhage (Paesi Bassi), con cui il sig. Verdoliva era stato condannato a versare alla Van der Hoeven la somma di NLG 365 000.

Sfondo normativo

La Convenzione di Bruxelles

3 L’art. 26, primo comma, della Convenzione di Bruxelles dispone che le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

4 L’art. 27, punto 2, della detta convenzione precisa che tali decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese.

5 L’art. 31, primo comma, di questa stessa convenzione prevede che le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

6 Ai sensi dell’art. 34 della Convenzione di Bruxelles:

«Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

(...)»

7 L’art. 35 della detta convenzione dispone che la decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

8 L’art. 36 di questa stessa convenzione è così formulato:

«Se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato membro contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

9 L’art. 40, n. 1, della Convenzione di Bruxelles prevede che, se l’esecuzione non è accordata, l’istante può proporre opposizione.

Il diritto processuale italiano

10 In forza dell’art. 143 del Codice di procedura civile italiano (in prosieguo: il «c.p.c.»), la notifica alle persone la cui residenza e il cui domicilio sono ignoti viene eseguita mediante deposito, da parte dell’ufficiale giudiziario, di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza e mediante affissione di altra copia dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario del detto ufficiale.

11 L’art. 650 c.p.c. dispone che il destinatario di un’ingiunzione di pagamento può fare opposizione all’esecuzione di quest’ultima, anche dopo la scadenza del termine da essa fissato, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza, in particolare per irregolarità della notificazione. Tuttavia, tale opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

12 Con sentenza del 14 settembre 1993, l’Arrondissementsrechtbank ’s‑Gravenhage condannava il sig. Verdoliva al pagamento alla Van der Hoeven della somma di NLG 365 000, oltre agli interessi e alle spese accessorie.

13 Il 24 maggio 1994, la Corte d’appello di Cagliari concedeva l’esecutività a tale sentenza nel territorio italiano, autorizzando il sequestro conservativo dell’importo dovuto dal sig. Verdoliva, fino alla concorrenza di ITL 220 000 000.

14 Un primo tentativo di notifica del decreto di esecutività, effettuato presso il domicilio del sig. Verdoliva, a Capoterra, rimaneva infruttuoso. Infatti, secondo la relazione di notificazione, redatta il 14 luglio 1994, il sig. Verdoliva, pur restando iscritto all’anagrafe in tale località, si era trasferito da oltre un anno.

15 Si procedeva quindi ad una seconda notifica, conformemente all’art. 143 c.p.c. Secondo la relazione di notificazione in data 27 luglio 1994, l’ufficiale giudiziario depositava copia dell’atto nella casa comunale di Capoterra ed affiggeva una seconda copia nell’albo del suo ufficio giudiziario.

16 Non essendo intervenuta alcuna opposizione da parte del sig. Verdoliva entro il termine di 30 giorni dalla notificazione così compiuta, la Van der Hoeven procedeva esecutivamente contro il sig. Verdoliva, intervenendo nella procedura esecutiva già avviata contro quest’ultimo dal Banco di Sardegna e dalla San Paolo IMI SpA.

17 Con il ricorso depositato il 4 dicembre 1996 dinanzi al Tribunale civile di Cagliari, il sig. Verdoliva proponeva opposizione all’esecuzione, in quanto, da una parte, il decreto di esecutività non gli era stato notificato e, dall’altra, quest’ultimo non era stato depositato presso il Comune di Capoterra e, di conseguenza, la relazione di notifica del 27 luglio 1994 era falsa.

18 Tale ricorso veniva respinto con sentenza del Tribunale civile di Cagliari 7 giugno 2002, in quanto, in particolare, l’azione di opposizione era prescritta. Secondo tale giudice sarebbe certo ammissibile, in analogia all’art. 650 c.p.c., la proposizione di un’opposizione tardiva in mancanza di acquisita conoscenza in tempo utile del decreto di esecutività a seguito di una notifica irregolare. Tuttavia, il termine per proporre un siffatto ricorso non avrebbe potuto comunque eccedere 30 giorni a partire dal primo atto di esecuzione attraverso il quale il sig. Verdoliva aveva avuto conoscenza del detto decreto.

19 Il sig. Verdoliva interponeva appello contro tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, riproponendo i motivi da lui dedotti in primo grado e aggiungendo che la nullità della notifica risultava anche dalla violazione dell’art. 143 c.p.c., quale interpretato dalla Corte suprema di cassazione. Infatti, l’ufficiale giudiziario non avrebbe né proceduto alle ricerche necessarie per verificare se il destinatario fosse effettivamente introvabile né avrebbe menzionato tali ricerche nella relazione di notifica del 27 luglio 1994.

20 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles, la Corte d’appello di Cagliari ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la Convenzione [di Bruxelles] individui una nozione autonoma di conoscenza degli atti processuali oppure rimetta alle singole discipline nazionali tale nozione;

2) se dalla disciplina della Convenzione [di Bruxelles] ed in specie dall’art. 36 della stessa sia ricavabile l’esistenza di una forma equipollente della notificazione del decreto di esecutività previsto da [tale articolo];

3) se in particolare la conoscenza di detto decreto, in caso di mancata notificazione o di vizio della stessa, faccia comunque decorrere il termine di cui al citato articolo o se, diversamente, debba ricavarsi dalla Convenzione [di Bruxelles] una limitazione alle forme attraverso cui si realizza la conoscenza del decreto».

Sulle questioni pregiudiziali

21 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, il semplice fatto che la parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta abbia avuto conoscenza di tale decisione basti per far decorrere il termine previsto all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.

22 Al riguardo si deve subito constatare che la formulazione letterale dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles non consente, da sola, di risolvere le questioni proposte.

23 Infatti, se tale disposizione prevede che il termine per proporre opposizione contro la decisione che accorda l’esecuzione inizia a decorrere il giorno della notificazione di tale decisione, essa non definisce la nozione di notificazione e non precisa le modalità che quest’ultima deve presentare per produrre i suoi effetti, salvo quando la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta sia domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, nel qual caso la notificazione deve essere fatta alla persona o al domicilio della medesima per far decorrere il termine di opposizione.

24 Per giunta, l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles non comporta, contrariamente all’art. 27, punto 2, di quest’ultima, alcuna condizione espressa di regolarità della notificazione.

25 Pertanto l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles va interpretato alla luce del sistema e degli obiettivi della stessa convenzione.

26 Per quanto riguarda gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles, risulta dal preambolo di quest’ultima che essa mira a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie. Secondo una giurisprudenza costante, tale obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, il diritto di difesa (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker/Bouwman, Racc. pag. 1779, punto 10, e 13 ottobre 2005, causa C‑522/03, Scania Finance France, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).

27 Più in particolare, in materia di esecuzione, l’obiettivo principale della detta convenzione è quello di facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido, pur concedendo alla parte contro cui è stata chiesta l’esecuzione la possibilità di proporre opposizione (v., in particolare, sentenze 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981, punto 16, e 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach, Racc. pag. I‑1935, punto 19).

28 Per quanto riguarda il sistema istituito dalla Convenzione di Bruxelles in materia di riconoscimento e di esecuzione, è importante rilevare che, oltre all’art. 36 della detta convenzione, altre disposizioni di quest’ultima prevedono la comunicazione o la notificazione di atti o di decisioni alla parte convenuta.

29 Così, in forza degli artt. 27, punto 2, e 34, secondo comma, di questa stessa convenzione, le decisioni non sono né riconosciute né eseguite in un altro Stato contraente se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che una decisione contumaciale pronunciata in uno Stato contraente non deve essere riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata o comunicata al convenuto contumace, anche ove quest’ultimo abbia poi avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali a sua disposizione (sentenze 3 luglio 1990, causa C‑305/88, Lancray, Racc. pag. I‑2725, punto 23, e 12 novembre 1992, causa C‑123/91, Minalmet, Racc. pag. I‑5661, punto 21).

30 D’altro canto, si deve constatare che, nel sistema instaurato dalla Convenzione di Bruxelles in materia di esecuzione, gli interessi del richiedente e della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta sono oggetto di una protezione differenziata.

31 Infatti, l’art. 36 di tale convenzione prevede, per quanto riguarda la parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, l’utilizzazione di un meccanismo formale di «notificazione» della decisione che accorda l’esecuzione. Per contro, dall’art. 35 della stessa convenzione risulta che quest’ultimo esige solo che la decisione resa su istanza sia «comunicata» al richiedente.

32 Per giunta, ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles, la parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta dispone, a seconda che sia domiciliata o meno nello Stato contraente in cui la decisione che accorda l’esecuzione è stata resa, di un termine di uno o di due mesi dopo la notificazione di tale decisione per proporre un ricorso contro quest’ultima. Tale termine presenta un carattere rigoroso e perentorio (sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punti 30 e 31). Invece, sia dalla formulazione letterale dell’art. 40, n. 1, della detta convenzione sia dalla relazione sulla stessa convenzione, presentata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 53), risulta che il diritto di opposizione del richiedente contro la decisione che non accorda l’esecuzione non è soggetto ad alcun termine di decadenza.

33 Alla luce di queste considerazioni occorre determinare se, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro la quale l’esecuzione è stata chiesta basti a far decorrere il termine fissato all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.

34 A questo proposito è pacifico, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, che l’obbligo di notificazione della decisione che accorda l’esecuzione ha la funzione, da una parte, di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta e, dall’altra, di permettere, sul piano probatorio, un computo esatto del termine di opposizione rigoroso e perentorio previsto all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.

35 Questa duplice funzione, unita all’obiettivo di semplificazione delle formalità alle quali è subordinata l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali rese in altri Stati contraenti, spiega il motivo per cui la Convenzione di Bruxelles, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, sottopone la trasmissione, alla parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta, della decisione che accorda l’esecuzione a condizioni di forma più rigide di quelle applicabili alla trasmissione della stessa decisione al richiedente.

36 In secondo luogo, occorre ricordare che, se fosse rilevante soltanto la conoscenza, ad opera della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, della decisione che accorda l’esecuzione, ciò rischierebbe di vanificare l’obbligo di notificazione. Infatti, i richiedenti sarebbero allora tentati di abbandonare i canali prescritti per una regolare notifica (v., in tal senso, nel contesto dell’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, sentenza Lancray, cit., punto 20).

37 Inoltre ciò renderebbe più difficile il computo esatto del termine previsto all’art. 36 della detta convenzione, rendendo così impossibile l’applicazione uniforme delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles (v., in questo senso, sentenza Lancray, cit., punto 20).

38 Occorre pertanto risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione, alla luce delle norme procedurali dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta, e quindi che, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione, alla luce delle norme procedurali dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta e quindi che, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.

Firme

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) - 16 febbraio 2006

Nel procedimento C-3/05,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte d’appello di Cagliari con ordinanza 12 novembre 2004, pervenuta in cancelleria il 6 gennaio 2005, nella causa

Gaetano Verdoliva

contro

J.M. Van der Hoeven BV,

Banco di Sardegna,

San Paolo IMI SpA,

con l’intervento del

Pubblico Ministero,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis e J. Klučka (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott,

cancelliere: sig. R. Grass,

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

– per il sig. Verdoliva, dagli avv.ti M. Comella e U. Ugas;

– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. de March e dalla sig.ra A.‑M. Rouchaud‑Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 novembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1 e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), nonché dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Verdoliva, da una parte, e, dall’altra, la J.M. Van der Hoeven BV (in prosieguo: la «Van der Hoeven»), il Banco di Sardegna e la San Paolo IMI SpA, già Istituto San Paolo di Torino, a proposito dell’esecuzione, in Italia, di una sentenza pronunciata dall’Arrondissementsrechtbank ’s‑Gravenhage (Paesi Bassi), con cui il sig. Verdoliva era stato condannato a versare alla Van der Hoeven la somma di NLG 365 000.

Sfondo normativo

La Convenzione di Bruxelles

3 L’art. 26, primo comma, della Convenzione di Bruxelles dispone che le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

4 L’art. 27, punto 2, della detta convenzione precisa che tali decisioni non sono riconosciute se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese.

5 L’art. 31, primo comma, di questa stessa convenzione prevede che le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

6 Ai sensi dell’art. 34 della Convenzione di Bruxelles:

«Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l’esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L’istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

(...)»

7 L’art. 35 della detta convenzione dispone che la decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

8 L’art. 36 di questa stessa convenzione è così formulato:

«Se l’esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato membro contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, il termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

9 L’art. 40, n. 1, della Convenzione di Bruxelles prevede che, se l’esecuzione non è accordata, l’istante può proporre opposizione.

Il diritto processuale italiano

10 In forza dell’art. 143 del Codice di procedura civile italiano (in prosieguo: il «c.p.c.»), la notifica alle persone la cui residenza e il cui domicilio sono ignoti viene eseguita mediante deposito, da parte dell’ufficiale giudiziario, di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza e mediante affissione di altra copia dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario del detto ufficiale.

11 L’art. 650 c.p.c. dispone che il destinatario di un’ingiunzione di pagamento può fare opposizione all’esecuzione di quest’ultima, anche dopo la scadenza del termine da essa fissato, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza, in particolare per irregolarità della notificazione. Tuttavia, tale opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.

La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

12 Con sentenza del 14 settembre 1993, l’Arrondissementsrechtbank ’s‑Gravenhage condannava il sig. Verdoliva al pagamento alla Van der Hoeven della somma di NLG 365 000, oltre agli interessi e alle spese accessorie.

13 Il 24 maggio 1994, la Corte d’appello di Cagliari concedeva l’esecutività a tale sentenza nel territorio italiano, autorizzando il sequestro conservativo dell’importo dovuto dal sig. Verdoliva, fino alla concorrenza di ITL 220 000 000.

14 Un primo tentativo di notifica del decreto di esecutività, effettuato presso il domicilio del sig. Verdoliva, a Capoterra, rimaneva infruttuoso. Infatti, secondo la relazione di notificazione, redatta il 14 luglio 1994, il sig. Verdoliva, pur restando iscritto all’anagrafe in tale località, si era trasferito da oltre un anno.

15 Si procedeva quindi ad una seconda notifica, conformemente all’art. 143 c.p.c. Secondo la relazione di notificazione in data 27 luglio 1994, l’ufficiale giudiziario depositava copia dell’atto nella casa comunale di Capoterra ed affiggeva una seconda copia nell’albo del suo ufficio giudiziario.

16 Non essendo intervenuta alcuna opposizione da parte del sig. Verdoliva entro il termine di 30 giorni dalla notificazione così compiuta, la Van der Hoeven procedeva esecutivamente contro il sig. Verdoliva, intervenendo nella procedura esecutiva già avviata contro quest’ultimo dal Banco di Sardegna e dalla San Paolo IMI SpA.

17 Con il ricorso depositato il 4 dicembre 1996 dinanzi al Tribunale civile di Cagliari, il sig. Verdoliva proponeva opposizione all’esecuzione, in quanto, da una parte, il decreto di esecutività non gli era stato notificato e, dall’altra, quest’ultimo non era stato depositato presso il Comune di Capoterra e, di conseguenza, la relazione di notifica del 27 luglio 1994 era falsa.

18 Tale ricorso veniva respinto con sentenza del Tribunale civile di Cagliari 7 giugno 2002, in quanto, in particolare, l’azione di opposizione era prescritta. Secondo tale giudice sarebbe certo ammissibile, in analogia all’art. 650 c.p.c., la proposizione di un’opposizione tardiva in mancanza di acquisita conoscenza in tempo utile del decreto di esecutività a seguito di una notifica irregolare. Tuttavia, il termine per proporre un siffatto ricorso non avrebbe potuto comunque eccedere 30 giorni a partire dal primo atto di esecuzione attraverso il quale il sig. Verdoliva aveva avuto conoscenza del detto decreto.

19 Il sig. Verdoliva interponeva appello contro tale decisione dinanzi alla Corte d’appello di Cagliari, riproponendo i motivi da lui dedotti in primo grado e aggiungendo che la nullità della notifica risultava anche dalla violazione dell’art. 143 c.p.c., quale interpretato dalla Corte suprema di cassazione. Infatti, l’ufficiale giudiziario non avrebbe né proceduto alle ricerche necessarie per verificare se il destinatario fosse effettivamente introvabile né avrebbe menzionato tali ricerche nella relazione di notifica del 27 luglio 1994.

20 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall’interpretazione dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles, la Corte d’appello di Cagliari ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la Convenzione [di Bruxelles] individui una nozione autonoma di conoscenza degli atti processuali oppure rimetta alle singole discipline nazionali tale nozione;

2) se dalla disciplina della Convenzione [di Bruxelles] ed in specie dall’art. 36 della stessa sia ricavabile l’esistenza di una forma equipollente della notificazione del decreto di esecutività previsto da [tale articolo];

3) se in particolare la conoscenza di detto decreto, in caso di mancata notificazione o di vizio della stessa, faccia comunque decorrere il termine di cui al citato articolo o se, diversamente, debba ricavarsi dalla Convenzione [di Bruxelles] una limitazione alle forme attraverso cui si realizza la conoscenza del decreto».

Sulle questioni pregiudiziali

21 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, il semplice fatto che la parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta abbia avuto conoscenza di tale decisione basti per far decorrere il termine previsto all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.

22 Al riguardo si deve subito constatare che la formulazione letterale dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles non consente, da sola, di risolvere le questioni proposte.

23 Infatti, se tale disposizione prevede che il termine per proporre opposizione contro la decisione che accorda l’esecuzione inizia a decorrere il giorno della notificazione di tale decisione, essa non definisce la nozione di notificazione e non precisa le modalità che quest’ultima deve presentare per produrre i suoi effetti, salvo quando la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta sia domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l’esecuzione, nel qual caso la notificazione deve essere fatta alla persona o al domicilio della medesima per far decorrere il termine di opposizione.

24 Per giunta, l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles non comporta, contrariamente all’art. 27, punto 2, di quest’ultima, alcuna condizione espressa di regolarità della notificazione.

25 Pertanto l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles va interpretato alla luce del sistema e degli obiettivi della stessa convenzione.

26 Per quanto riguarda gli obiettivi della Convenzione di Bruxelles, risulta dal preambolo di quest’ultima che essa mira a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie. Secondo una giurisprudenza costante, tale obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, il diritto di difesa (v., in particolare, sentenze 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker/Bouwman, Racc. pag. 1779, punto 10, e 13 ottobre 2005, causa C‑522/03, Scania Finance France, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 15).

27 Più in particolare, in materia di esecuzione, l’obiettivo principale della detta convenzione è quello di facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido, pur concedendo alla parte contro cui è stata chiesta l’esecuzione la possibilità di proporre opposizione (v., in particolare, sentenze 2 luglio 1985, causa 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank, Racc. pag. 1981, punto 16, e 28 marzo 2000, causa C‑7/98, Krombach, Racc. pag. I‑1935, punto 19).

28 Per quanto riguarda il sistema istituito dalla Convenzione di Bruxelles in materia di riconoscimento e di esecuzione, è importante rilevare che, oltre all’art. 36 della detta convenzione, altre disposizioni di quest’ultima prevedono la comunicazione o la notificazione di atti o di decisioni alla parte convenuta.

29 Così, in forza degli artt. 27, punto 2, e 34, secondo comma, di questa stessa convenzione, le decisioni non sono né riconosciute né eseguite in un altro Stato contraente se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese. In tale contesto, la Corte ha dichiarato che una decisione contumaciale pronunciata in uno Stato contraente non deve essere riconosciuta in un altro Stato contraente quando la domanda giudiziale non è stata regolarmente notificata o comunicata al convenuto contumace, anche ove quest’ultimo abbia poi avuto cognizione della decisione pronunciata e non abbia esperito i rimedi giurisdizionali a sua disposizione (sentenze 3 luglio 1990, causa C‑305/88, Lancray, Racc. pag. I‑2725, punto 23, e 12 novembre 1992, causa C‑123/91, Minalmet, Racc. pag. I‑5661, punto 21).

30 D’altro canto, si deve constatare che, nel sistema instaurato dalla Convenzione di Bruxelles in materia di esecuzione, gli interessi del richiedente e della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta sono oggetto di una protezione differenziata.

31 Infatti, l’art. 36 di tale convenzione prevede, per quanto riguarda la parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, l’utilizzazione di un meccanismo formale di «notificazione» della decisione che accorda l’esecuzione. Per contro, dall’art. 35 della stessa convenzione risulta che quest’ultimo esige solo che la decisione resa su istanza sia «comunicata» al richiedente.

32 Per giunta, ai sensi dell’art. 36 della Convenzione di Bruxelles, la parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta dispone, a seconda che sia domiciliata o meno nello Stato contraente in cui la decisione che accorda l’esecuzione è stata resa, di un termine di uno o di due mesi dopo la notificazione di tale decisione per proporre un ricorso contro quest’ultima. Tale termine presenta un carattere rigoroso e perentorio (sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann, Racc. pag. 645, punti 30 e 31). Invece, sia dalla formulazione letterale dell’art. 40, n. 1, della detta convenzione sia dalla relazione sulla stessa convenzione, presentata dal sig. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 53), risulta che il diritto di opposizione del richiedente contro la decisione che non accorda l’esecuzione non è soggetto ad alcun termine di decadenza.

33 Alla luce di queste considerazioni occorre determinare se, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro la quale l’esecuzione è stata chiesta basti a far decorrere il termine fissato all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.

34 A questo proposito è pacifico, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 56 delle sue conclusioni, che l’obbligo di notificazione della decisione che accorda l’esecuzione ha la funzione, da una parte, di tutelare i diritti della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta e, dall’altra, di permettere, sul piano probatorio, un computo esatto del termine di opposizione rigoroso e perentorio previsto all’art. 36 della Convenzione di Bruxelles.

35 Questa duplice funzione, unita all’obiettivo di semplificazione delle formalità alle quali è subordinata l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali rese in altri Stati contraenti, spiega il motivo per cui la Convenzione di Bruxelles, come risulta dal punto 32 della presente sentenza, sottopone la trasmissione, alla parte contro la quale l’esecuzione è stata chiesta, della decisione che accorda l’esecuzione a condizioni di forma più rigide di quelle applicabili alla trasmissione della stessa decisione al richiedente.

36 In secondo luogo, occorre ricordare che, se fosse rilevante soltanto la conoscenza, ad opera della parte contro cui l’esecuzione è stata chiesta, della decisione che accorda l’esecuzione, ciò rischierebbe di vanificare l’obbligo di notificazione. Infatti, i richiedenti sarebbero allora tentati di abbandonare i canali prescritti per una regolare notifica (v., in tal senso, nel contesto dell’art. 27, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, sentenza Lancray, cit., punto 20).

37 Inoltre ciò renderebbe più difficile il computo esatto del termine previsto all’art. 36 della detta convenzione, rendendo così impossibile l’applicazione uniforme delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles (v., in questo senso, sentenza Lancray, cit., punto 20).

38 Occorre pertanto risolvere le questioni proposte dichiarando che l’art. 36 della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione, alla luce delle norme procedurali dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta, e quindi che, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.

Sulle spese

39 Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 36 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all’adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all’adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato nel senso che esige una notificazione regolare della decisione che accorda l’esecuzione, alla luce delle norme procedurali dello Stato contraente nel quale l’esecuzione è stata chiesta e quindi che, in caso di notificazione inesistente o irregolare della decisione che accorda l’esecuzione, la semplice acquisita conoscenza di tale decisione da parte della persona contro cui l’esecuzione è stata chiesta non basta per far decorrere il termine fissato al detto articolo.

Firme