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Elenchi di abbonati telefonici: il consenso di un abbonato telefonico alla pubblicazione dei propri dati si riferisce anche all’utilizzo dei medesimi in un altro Stato Membro?

Di Deborah Behar

Il 15 marzo scorso, nella sentenza C-536/15 (Tele2 (Netherlands) BV, Zigo BV, Vodafone Libertel BV c. Autoriteit Consument en Markt (ACM)), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’interpretazione e la portata dell’articolo 25, paragrafo 2 della direttiva 2002/22/CE (cosiddetta “direttiva servizio universale”) relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica.

I Fatti: Il caso origina dal rifiuto di tre società olandesi (Tele2 BV, Zigo BV, Libertel BV) di fornire dati sui loro abbonati all’European Directory Assistance (“EDA”), società belga che fornisce elenchi abbonati e servizi di consultazione. In particolare, tali società olandesi ritenevano di non essere autorizzate a trasmettere tali dati a paesi diversi dal paese in cui gli abbonati hanno prestato consenso all’utilizzo dei loro propri dati.

Adito dalla controversia, la Corte d’Appello del contenzioso amministrativo in materia economica dei Paesi Bassi (il College van Beroep voor het bedrijfsleven) ha sollevato due questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Una prima domanda della Corte dei Paesi Bassi verteva sull’interpretazione dell’articolo 25 della direttiva servizio universale, ossia se tale direttiva doveva applicarsi anche a “richieste” provenienti da paesi dell’Unione diversi dal paese in cui hanno sede le imprese che attribuiscono numeri ai loro abbonati.

Sul punto, la Corte di Giustizia dichiara che la direttiva servizio universale si applica anche alle richieste provenienti da imprese in paesi diversi rispetto al paese in cui ha sede l’imprese che attribuisce numeri di telefono ai suoi abbonati. Risulta infatti che dal testo dell’articolo 25 della sopra menzionata direttiva, tale disposizione riguardi qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico” e ciò, “a condizioni non discriminatorie[1]. Una distinzione nell’applicazione della direttiva servizio universale a seconda che la richiesta di messa a disposizione dei dati degli abbonati venga da un’impresa che ha sede nello stesso Stato Membro in cui ha sede l’impresa a cui è destinata tale richiesta o che sia formulata da un’impresa con sede in uno Stato diverso dall’impresa destinataria di tale richiesta non solo violerebbe il principio di non discriminazione derivante dal sopra menzionato articolo 25 ma sarebbe altresì contrario allo scopo primario della direttiva servizio universale che, dalla lettera del suo articolo 1, mira a garantire la disponibilità in tutta l’Unione Europea di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza efficace e una disponibilità di scelta.

A riguardo, nella sentenza Deutsche Telekom[2] la Corte di Giustizia faceva riferimento al considerando 35 della direttiva servizio universale[3] che dichiara che la fornitura degli elenchi abbonati e dei servizi di consultazione è già aperta alla concorrenza. Pertanto, in un mercato concorrenziale, l’obbligo a carico delle imprese che attribuiscono numeri di telefono di trasmettere i dati dei loro abbonati a imprese che forniscono elenchi abbonati e servizi di consultazione, conformemente all’articolo 25 della direttiva oggetto di analisi, dovrebbe consentire non solo all’impresa destinataria dei dati il rispetto dell’obbligo di servizio universale previsto dall’articolo 5 della suddetta direttiva ma altresì agli operatori telefonici di costituire una banca dati esauriente e di esercitare attività sul mercato dei servizi di fornitura di elenchi abbonati e di consultazione, senza vincoli ne discriminazione.

Per quanto riguarda la seconda questione pregiudiziale, il giudice di rinvio richiedeva se, in caso di risposta affermativa alla prima domanda, l’operatore telefonico che concedesse in uso tali numeri telefonici debba e possa operare una distinzione nella domanda di consenso dell’abbonato per la pubblicazione dei suoi dati in elenchi.

Ai sensi dell’articolo 25 paragrafo 2 della direttiva servizi universali, gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie” e ciò “fatte salve le prescrizioni della legislazione [dell’Unione] in materi di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell’articolo 12 della [direttiva “vita privata e comunicazioni elettroniche][4]La direttiva servizio universale sembra pertanto richiamare da un lato la disciplina dell’articolo 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione sul diritto alla protezione dei dati personali e della direttiva 95/46 che mira a garantire la tutela dei dati personali negli Stati Membri ma anche, e più precisamente, l’articolo 12 della cosiddetta direttiva vita privata e comunicazioni elettroniche[5].

Per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 12 della direttiva vita privata e comunicazioni elettroniche, la Corte di Giustizia richiama la sua giurisprudenza precedente, la suddetta sentenza Deutsche Telekom. In tale sentenza, la Corte dell’Unione sancisce che dal tenore letterale dell’articolo 12 si desume che quando un abbonato sia stato informato dall’impresa che gli ha fornito un numero di telefono, della possibilità che i suoi dati personali siano trasmessi ad un’impresa terza per essere inseriti in un elenco pubblico, e questo abbia acconsentito alla pubblicazione dei propri dati in un simile elenco, esso non debba più ridare il suo consenso alla trasmissione dei dati personali a un’impresa terza, purché tali dati non vengano utilizzati per scopi diversi da quello per il quale si è dato il primo consenso.  In altre parole, la Corte ritiene che il primo consenso dato dall’abbonato per la pubblicazione dei propri dati in elenchi abbonati si estenda a qualunque ulteriore trattamento da parte di imprese terze sul mercato della fornitura di elenchi e servizi consultazione, purché venga perseguita la medesima finalità. L’articolo 12 non concede pertanto un diritto selettivo all’abbonato ossia un diritto di decidere in favore di quale impresa dare il proprio consenso.

La Corte considera pertanto che la finalità della prima pubblicazione dei dati personali per il quale l’abbonato abbia dato il proprio consenso sia quella determinante al fine di valutare la portata di tale consenso. La Corte aggiunge addirittura che la trasmissione dei dati a un’impresa terza rispetto a quella per il quale si è dato il consenso non lede la sostanza del diritto alla tutela dei propri dati personali sancito in articolo 8 della Carta dei Diritti Fondamentali.  Difatti, a prescindere dal loro luogo di stabilimento nell’Unione, le imprese che forniscono elenchi abbonati e servizi di consultazione sono soggetti a un sistema di tutela dei diritti personali armonizzato. In tali circostanze, non ci sarebbero quindi motivi ragionevoli di instaurare una differenza di trattamento e una necessità di ottenere un ulteriore consenso a seconda che l’impresa sia in un paese membro o nell’altro.

 

[1] Sentenza della Corte di Giustizia Europe C-536/15, del 15 marzo 2017 – paragrafo 29.

[2] Sentenza della Corte di Giustizia C-543/09 del 2 luglio 2011.

[3] Direttiva 2002/22/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (“direttiva servizio universale”) – Il Considerando 35 sancisce: “La fornitura degli elenchi abbonati e dei servizi di consultazione è già̀ aperta alla concorrenza. Le disposizioni della presente direttiva integrano quelle della direttiva 97/66/CE, conferendo il diritto, per gli abbonati, a veder figurare i propri dati in elenchi su supporto cartaceo od elettronico. Tutti i fornitori di servizi che attribuiscono numeri di telefono ai rispettivi abbonati sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni pertinenti con modalità̀ eque, orientate ai costi e non discriminatorie”.

[4] Direttiva 2002/22/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (“direttiva servizio universale”) – Articolo 25.2: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie”.

[5] Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (“direttiva vita privata e alle comunicazioni elettroniche”).

 

Redatto il 22 settembre