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Minorata difesa configurabilità: l’età non è una presunzione assoluta

Tramonto rosso
Ph. Luca Martini / Tramonto rosso

L'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa, principio ribadito dalla Cassazione penale sez. II, sentenza n. 1726 depositata il 17 gennaio 2022.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 c.p. l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (Cassazione pen. sez. VII, 8 giugno 2021, n. 32571 e Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2019, n. 47186).

Occorre accertare, con giudizio contro-fattuale se, astrattamente, la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se fosse stata posta in essere in danno di persona non anziana ovvero se detta condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità della vittima di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti secondo criteri di normalità (Cass. pen., sez. II, 23 settembre 2010, n. 35997).

La recente sentenza 1726/2022, segue la scia della sentenza a Sezioni Unite del 15 luglio 2021 n. 40275 in tema di configurabilità dell’aggravante dell’art. 61 n. 5 in caso di reato commesso di notte di per sé non sufficiente per il riconoscimento della minorata difesa senza una valutazione in concreto delle circostanze fattuali. Anche in ordine all’età della persona offesa è necessario verificare situazioni che in concreto denotano la vulnerabilità.

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte nel suo più alto consesso, ai fini dell'integrazione dell'aggravante della minorata difesa, le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.

Se è vero, infatti, che l'assolutezza della presunzione, peraltro ancorata ad un presupposto anagrafico quanto mai indeterminato costituito dall"età", confligge apertamente con la necessità di interpretazione conforme a Costituzione delle norme incriminatrici e di quelle che ne aggravano la dimensione sanzionatoria (Corte cost., sentt. n. 48/2015, 213/2013, 57/2013, 110/2012, 331/2011, 164/2011, 265/2010, le presunzioni assolute, specie quando limitano diritti fondamentali della persona, violano il principio di eguaglianza se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, secondo ciò che di regola accade: evenienza che si riscontra segnatamente allorché sia "agevole" formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa), è altrettanto vero che occorre accertare, con giudizio controfattuale se, astrattamente, la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se fosse stata posta in essere in danno di persona non anziana ovvero se detta condotta sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità della vittima di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti secondo criteri di normalità.

In tema di riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa appare sempre da valutare la fattispecie di reato. In concreto è necessario distinguere tra il reato che presupponga un'interazione tra soggetto agente e vittima, nella quale potrebbe, in teoria, insinuarsi la reazione della persona offesa e non già in altre situazioni in cui tale interazione non vi sia perché il reato prescinde dai contatti autore-vittima.

Secondo l'orientamento per lungo tempo dominante, l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa (Sez. 2, n. 35997 del 23/09/2010, Licciardello, Rv. 248163: fattispecie in tema di truffa consumata, con le medesime modalità, in danno di numerose persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni).

Nel medesimo senso si sono successivamente pronunciate, tra le altre, Sez. 5, n. 38347 del 13/07/2011, Cavò, Rv. 250948 (fattispecie in tema di furto di danaro in danno di un anziano); Sez. 2, n. 8998 del 18/11/2014, dep. 2015, Genovese, Rv. 262564 (che ha valorizzato, in motivazione, il fatto che la sentenza impugnata avesse puntualmente evidenziato le ridotte capacità fisiche della settantaquattrenne vittima di una rapina, nonché la circostanza che quando ella aveva accennato a reagire alle minacce dell'imputato e del complice, era stata afferrata per le spalle e buttata per terra); Sez. 2, n. 47186 del 22/10/2019, Bona, Rv. 277780 (fattispecie di truffa perpetrata in danno di una donna di 73 anni, in riferimento alla quale è stata esclusa la configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa in ragione della vigile attenzione reattiva ai raggiri prestata dalla persona offesa e della prontezza mostrata nel raccogliere elementi utili all'identificazione dell'agente).

Da ultimo, Sez. 2, n. 37865 del 23/09/2020, Chiaramida, non mass., ha osservato che “l'età avanzata che - sulla base di massime di esperienza - risulta associata ad una minore reattività fisica e cognitiva e rileva dunque nei reati che richiedono una interazione diretta con la vittima, è un indice relativo di vulnerabilità che deve essere sottoposto ad un vaglio giudiziale che ne confermi o svaluti la rilevanza. Il processo di invecchiamento non è infatti omogeneo e, mentre alcune persone possono avere un rapido (e persino anomalo) decadimento cognitivo, altre possono mantenere lucidità e capacità reattiva a lungo, nonostante l'incedere dell'età; meno discontinuità si rinvengono nella perdita di reattività "fisica", inevitabile con l'incedere dell'età. Ricondotta l'età avanzata ad indice non assoluto, ma relativo di vulnerabilità sarà compito del giudice di merito valutare se nella interazione con l'autore del reato l'età della vittima abbia svolto un ruolo agevolatore a causa del decadimento fisico o cognitivo dell'offeso”.

Un contrario orientamento (inaugurato da Sez. 5, n. 12796 del 21/02/2019, De Paola, Rv. 275305, che si è posta in consapevole contrasto con l'orientamento in precedente dominante), ritiene, con riferimento ai soli reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima (nella specie, furto con strappo), che, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è in re ipsa, senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa.

Non può essere messo in dubbio — in ossequio ad una massima di esperienza di indiscutibile affidabilità — che una persona offesa di età avanzata sia maggiormente vulnerabile di una giovane, perché dotata di una capacità di attenzione e di reazione decisamente più ridotta (il che, di conseguenza, costituisce un'obiettiva agevolazione per l'autore del reato), e che tale vulnerabilità venga in rilievo precipuamente nei casi in cui il reato presupponga un'interazione tra soggetto agente e vittima, nella quale potrebbe, in teoria, insinuarsi la reazione della persona offesa e non già in altre situazioni in cui tale interazione non vi sia perché il reato prescinde dai contatti autore-vittima.

Non può, quindi, negarsi che i reati che producono un impatto sulla sfera fisica o psichica del soggetto passivo da parte dell'autore, e la cui buona riuscita dipenda dalla maggiore o minore capacità di reazione all'offesa da parte della vittima “rechino in re ipsa la dimostrazione quantomeno dell'agevolazione derivata dall'età avanzata della vittima, senza che sul giudice debba gravare un onere motivazionale specifico ed ulteriore (rispetto al rilievo del dato obiettivo dell'età) che appare superfluo, alla luce della massima di esperienza sopra ricordata”.

L'orientamento risulta in linea di principio accolto da numerose decisioni (tra le quali, Sez. 5, n. 1555 del 15/10/2019, dep. 2020, Gaglioti, non mass.: fattispecie nella quale la circostanza aggravante della minorata difesa è stata configurata sulla base dell'avanzata età senile delle vittime, una signora ultracentenaria ed una ultraottantenne; Sez. 5, n. 40476 del 24/06/2019, Giudici, non mass.: Sez. 5, n. 40476 del 24/06/2019, Giudici, non mass.: fattispecie nella quale l'età avanzata della vittima, all'epoca ottantenne, aveva certamente agevolato la commissione del fatto, materializzatosi nel furto con strappo della borsetta, avvenuto nella pubblica via, cui la donna non era riuscita ad opporre alcuna resistenza fisica), pur se in molti casi non è risultato determinante ai fini della decisione (cfr., ad es., Sez. fer., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, non mass.), fattispecie nella quale la circostanza aggravante de qua era stata contestata e ritenuta non solo in relazione all'età avanzata delle persone offese, ma anche in ragione “dell'essersi le stesse trovate sole nel corso dell'azione delittuosa subita”.

In altra decisione della Sez. 2, n. 46677 del 20/09/2019, Ariolfo, non mass.: fattispecie nella quale la circostanza aggravante de qua era stata contestata e ritenuta non solo in relazione all'età avanzata delle persone offese, ma valorizzando anche “le loro difese diminuite dallo stato di malattia o dalla pregressa conoscenza e appartenenza comune all'Arma”.

Da ultimo, Cassazione Sez. 2, n. 3851 del 13/12/2019, dep. 2020, Bruccoleri, non mass.: fattispecie nella quale la circostanza aggravante de qua era stata contestata e ritenuta non solo in relazione all'età avanzata delle persone offese - due donne, una di sessantanove anni, l'altra di settantasette anni - ma anche valorizzando il fatto che esse erano state “selezionate con cura dagli imputati in quanto si trovavano a passeggio da sole per la via e quindi impossibilitate a sollecitare l'aiuto di terzi”. Pertanto: “non solo il requisito anagrafico era idoneo a minare le possibilità di resistenza e difesa, ma a ciò si è aggiunto il complessivo contesto spazio-temporale nel quale si sono sviluppate la azioni di reato”.