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Cassazione: aggravante della minorata difesa per le truffe on-line

Lecce
Ph. Antonio Capodieci / Lecce

Abstract

Nell’ambito della truffa on-line, la vittima si trova in una posizione di minorata difesa, approfittando l’agente delle circostanze di luogo e della distanza che lo separa dall’acquirente.

Con la sentenza n. 12427/2021, la Suprema Corte ha statuito come la distanza tra agente e vittima costituisca un quid pluris da cui deriva un aggravamento della posizione della vittima e di quella dell’agente, laddove sfrutti consapevolmente la situazione di minorata difesa della vittima per truffarla.

As part of the online scam, the victim is in a position of impaired defense, taking advantage the agent of the circumstances of place and of distance that separates him from the buyer.

With the sentence no. 12427/2021, the Supreme Court ruled that the distance between the agent and the victim constitutes a quid pluris from which an aggravation of the victim’s position and of the agent’s position derives, where the latter consciously exploits the situation of the impaired defense of the victim to defraud him.

 

Indice:

1. Introduzione

2. I fatti

3. La decisione della Corte di Cassazione

4. Conclusioni

 

1. Introduzione

Negli ultimi anni, la tipologia più diffusa di truffa on-line è rappresentata dall’inserimento, su portali Internet dedicati, di annunci di vendita di prodotti, per lo più, informatici, di cui viene promessa la consegna o, nella maggior parte dei casi, la spedizione, previa corresponsione di una vantaggiosa somma di denaro, senza alcun incontro prima della conclusione del contratto.

In tale scenario, la vittima si trova in una situazione di minorata difesa, approfittando l’agente delle circostanze di luogo e, pertanto, della distanza che lo separa dall’acquirente.

È proprio la distanza tra il luogo di commissione del reato, ove si trova l’infedele venditore ed il luogo ove si trova il soggetto truffato che versa il prezzo del bene prima della presunta consegna e/o spedizione, l’elemento che permette all’autore della truffa di porsi in una situazione più favorevole rispetto alla vittima che, non in grado di verificare l’identità e la serietà dell’altro contraente nonché l’esistenza e le caratteristiche del bene posto in vendita.

 

2. I fatti

Il Pubblico Ministero Territoriale, impugnando la revoca, emessa dal Tribunale delle libertà, circa la misura disposta a carico del falso venditore per insussistenza dell’aggravante della minorata difesa in relazione ad una truffa on-line, proponeva ricorso per cassazione, lamentando la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione dell’ordinanza cautelare nonché l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’aggravante prevista dall’art. 61, n. 5, c.p. di cui all’art. 640, comma 2-bis, c.p. “per aver [l’agente] profittato di circostanze di luogo e di tempo tali da ostacolare la privata difesa, avendo commesso il fatto attraverso contatti telematici e a distanza che non permettono alla persona offesa di controllare l’identità e la serietà dell’interlocutore/contraente, né l’esistenza del bene offerto”.

 

3. La decisione della Corte di Cassazione

Con la sentenza n. 12427 del 31 marzo 2021 (ud. 14 gennaio 2021), la Suprema Corte, Seconda Sezione, uniformandosi ad una recente decisione assunta in materia (Cass. Pen., Sez. II, n. 1085 del 13 gennaio 2021 (ud. 14 ottobre 2020), accoglieva il ricorso proposto dal Pubblico Ministero Territoriale, affermando come, nell’ambito delle truffe online, secondo costante giurisprudenza di legittimità, ormai dal 2016, la distanza intercorrente tra agente e vittima, costituisca un quid pluris da cui deriva un aggravamento, non solo della posizione della vittima minorata, ma anche della posizione del soggetto agente, laddove sfrutti in via consapevole la situazione di minorata difesa in cui versa la vittima al fine di truffarla.

È proprio la posizione di minorata difesa della vittima a far, quindi, scattare l’inasprimento del regime sanzionatorio che, tramite l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. di cui all’art. 640, comma 2-bis, c.p., diviene più severo, nei casi in cui l’acquirente, a causa della distanza fisica, sia impossibilitato a conoscere la vera identità del truffatore nonché a visionare il bene oggetto di acquisto al fine di accertarne la regolarità, antecedentemente alla conclusione del contratto.

 

4. Conclusioni

In via conclusiva, può ritenersi condivisibile l’approccio più favorevole mostrato dalla giurisprudenza di merito, alla figura dell’acquirente, anche in considerazione della tutela apprestata dal Codice dei consumatori, posto che, a causa della scarsità di tempo ma anche per una prevalente comodità logistico-economica, risultano sempre più in crescita gli acquisti effettuati su Internet, senza previ incontri telefonici o/e de visu tra le parti contraenti.

Una riflessione sorge, tuttavia, spontanea ovvero fino a che punto possa parlarsi di minorata difesa dell’acquirente se, in ragione di caratteristiche sospette del sito web o del prezzo di vendita, il predetto poteva, in qualche modo, sospettare la sussistenza di un profilo truffaldino dell’affare?