x

x

Determinazione della competenza territoriale in caso di procedimenti connessi

Irrilevante l’entità del danno?
Parigi, 2013
Ph. Alessandro Saggio / Parigi, 2013

Determinazione della competenza territoriale sollevata avanti la cassazione in un conflitto negativo di competenza tra il tribunale di Vercelli e il tribunale di Brescia in un procedimento penale a carico di V. N., imputato di tre reati di truffa.

Norma in esame articolo 16 c.p.p.: competenza per territorio determinata dalla connessione

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall’articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento.

3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

 

Cassazione penale sezione I sentenza n. 46452 depositata il 21 dicembre 2021

Ai fini della determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, la comparazione dei reati sotto il profilo della gravità va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso in cui queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose (cfr. Cass. Sez. 6, n. 52550 del 22/11/2016, Rv. 268689; Cass. Sez. 1, n. 348 del 21/04/2017, Rv. 271995).

Nel caso in esame, correttamente, il Tribunale di Vercelli, rilevato che i reati contestati al V. erano di pari gravità, ha fatto riferimento al criterio di cui all'art. 16, comma 1, c.p.p., che attribuisce la competenza all'Autorità Giudiziaria individuata con riguardo al reato commesso per primo e cioè, nel caso di specie, con riguardo al reato di cui al capo B) della contestazione relativo a un'ipotesi di truffa online nella quale il pagamento da parte della persona offesa era avvenuto mediante bonifico; e ha, conseguentemente, richiamato, in modo appropriato, il principio di diritto, secondo cui "nell'ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, in cui il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa; qualora, invece, non sia determinabile il luogo di riscossione, si applicano - per la determinazione della competenza territoriale - le regole suppletive previste dall'art. 9 cod. proc. pen." (Cass. Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Rv. 268369).

 

Determinazione della competenza per territorio, una rassegna della giurisprudenza

Filodiritto, codice di Procedura penale, capo II, Competenza, art. 16