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Art. 16 - Competenza per territorio determinata dalla connessione

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall’articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento.

3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

Rassegna giurisprudenziale

Competenza per territorio determinata dalla connessione (art. 16)

Nel caso di conflitto positivo di competenza per territorio determinato dalla cosiddetta "continenza di regiudicande" (delle quali l'una comprende l'altra, per la sua maggiore ampiezza riferita a un più lungo arco temporale ovvero a una pluralità di episodi), va disposta la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale e la concentrazione dei due procedimenti davanti al giudice presso il quale pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l'identità ontologica del fatto che abbia dato luogo in distinte sedi giudiziarie, per la sua totalità o per una parte di esso, ad altrettanti procedimenti, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche, né la coincidenza soltanto parziale degli imputati (Sez. 1. 39737/2021).

La competenza per territorio nell’ipotesi di reati connessi si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili (Nella fattispecie la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto che uno dei reati contestati al ricorrente fosse di pari gravità rispetto a quello oggetto di procedimento già definito in altra sede giudiziaria e, di conseguenza, ha disposto l’annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado per essere territorialmente competente altro tribunale, disponendo la trasmissione degli atti al procuratore della repubblica presso il suddetto tribunale per quanto di competenza) (Sez. 2, 36388/2021).

Il vincolo di connessione tra reati diviene criterio autonomo di determinazione della competenza soltanto se i fatti siano ascritti agli stessi soggetti; diversamente l’interesse di uno di essi alla trattazione unitaria del processo verrebbe a pregiudicare quello degli altri ad essere giudicati dall’autorità precostituita per legge secondo le regole ordinarie sulla competenza. In tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o – se sono più di uno – gli stessi imputati, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l’identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi degli artt. 15 o 16, ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’art. 671 (Sez. 2, 34782/2018).

Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l’identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c) (SU, 53390/2017).

Il generico programma criminoso costituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere di per sé solo, in mancanza di altri elementi, non configura un rapporto di connessione tra il reato associativo e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio (Sez. 1, 16220/2001).

Per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all’art. 16, in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. Detta connessione è configurabile solo nell’ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dall’adesione ad esso, i singoli partecipi, nell’ambito del generico programma criminoso, avevano già individuato uno o più specifici fatti di reato, dagli stessi poi effettivamente commessi (Sez. 2, 49735/2017).

La connessione fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l’identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. (fattispecie in tema di associazione per delinquere, con riferimento alla quale la Corte suprema ha ritenuto che erroneamente i giudici di merito avessero ritenuto, sul presupposto dell’astratta configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine, il radicamento della competenza territoriale nel luogo di prima manifestazione del programma del sodalizio, ossia nel luogo di commissione del fatto più grave contestato al coimputato, ma non anche all’imputato) (Sez. 2, 17090/2017).