x

x

Art. 4 - Regole per la determinazione della competenza

1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Rassegna giurisprudenziale

Regole per la determinazione della competenza (art. 4)

In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 della configurabilità di eventuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell’art. 16 al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall’art. 18 D. Lgs. 74/2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un “singolo reato tributari (Sez. 3, 39820/2016).

Ai fini dell’individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell’art. 168-bis Cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (SU, 36272/2016).