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Art. 5 - Competenza della corte di assise

1. La corte di assise è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale;

c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

Rassegna giurisprudenziale

Competenza della corte di assise (art. 5)

Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d-bis), e ricompreso nell’elenco di cui all’art. 51, comma 3-bis, deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al PM presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di PM e di giudice dell’udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis (SU, 39746/2017).

I procedimenti in materia di delitti consumati o tentati di cui all’art. 416, sesto comma, Cod. pen., sono attribuiti alla Corte d’assise ai sensi dell’art. 5 comma 1, lett. d-bis). L’incompetenza per materia, in base all’art. 21, comma 1, deve essere rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, con le sole limitazioni previste nel citato art. 21, comma 3, e nell’art. 23, comma 2. A ciò consegue che l’eccezione di incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi e inequivocabili (Sez. 1, 13562/2017).

La competenza per materia va stabilita ex ante sulla base delle imputazioni contestate, e non ex post sulla base della decisione del giudice (Sez. 2, 4257/2015).