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Art. 6 - Competenza del tribunale

1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.

Rassegna giurisprudenziale

Competenza del tribunale (art. 6)

L’ipotesi di diffamazione, nella quale il contenuto ritenuto offensivo è stato propagato attraverso posta elettronica indirizzata ad una pluralità di destinatari, deve correttamente essere qualificata ai sensi dell’art.  595 comma 3 Cod. pen. per essere aggravata dall’uso di uno strumento di pubblicità, nella fattispecie, di notevolissima capacità diffusiva. Di conseguenza la competenza a conoscere del caso non è del giudice di pace, il quale, ai sensi dell’art 4 della legge istitutiva di questo organo giudiziario, è competente solo per casi di diffamazione di cui all’art 595 commi 1 e 2 Cod. pen. ma, ai sensi dell’art 6, del tribunale a titolo di competenza residuale. Il relativo difetto di competenza del giudice inferiore determina, ex art. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, una nullità assoluta e, pertanto, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità (Sez. 5, 311/2018).

L’attribuzione al tribunale della cognizione per i delitti di cui all’art. 639, comma 2, Cod. pen. è effetto della L. 94/2009, entrata in vigore in data successiva al momento dell’emissione del decreto di citazione a giudizio; al giorno dell’esercizio dell’azione penale, giudice competente per il fatto oggetto dell’imputazione, anche se qualificato come deturpamento o imbrattamento di cosa immobile, era il giudice di pace. Opera, quindi, quanto meno, il principio della perpetuatio iurísdictionis (per questa spiegazione dell’intangibilità della competenza del giudice correttamente individuato al momento dell’esercizio dell’azione penale, nonostante l’intervento di successive modifiche (Sez. 6, 18710/2016).