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Art. 15 - Competenza per materia determinata dalla connessione

1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise.

Rassegna giurisprudenziale

Competenza per materia determinata dalla connessione (art. 15)

La connessione fondata sulla configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l’identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale; di modo che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a fattispecie monosoggettive o a fattispecie concorsuali, in cui l’identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell’art. 15 o 16, ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena, ai sensi dell’art. 81 Cod. pen. e 671.

Nondimeno, è ius receptum che, in tema di competenza per connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave si deve fare riferimento all’imputazione contestata dal pubblico ministero, avuto riguardo al momento fino al quale il dissenso circa la determinazione della competenza ratione loci può essere fatta valere (Sez. 5, 12786/2019).

Il vincolo di connessione tra reati diviene criterio autonomo di determinazione della competenza soltanto se i fatti siano ascritti agli stessi soggetti; diversamente l’interesse di uno di essi alla trattazione unitaria del processo verrebbe a pregiudicare quello degli altri ad essere giudicati dall’autorità precostituita per legge secondo le regole ordinarie sulla competenza. In tema di competenza determinata dall’ipotesi di connessione oggettiva fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l’identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l’episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o  se sono più di uno  gli stessi imputati, giacché l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l’identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell’art. 15 o 16, ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell’art. 671 (Sez. 2, 34782/2018).

Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra i reati, non è richiesta l’identità degli autori ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c) (SU, 53390/2017).

Il generico programma criminoso costituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere di per sé solo, in mancanza di altri elementi, non configura un rapporto di connessione tra il reato associativo e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio (Sez. 1, 16220/2001).